Lo Studio ha recentemente difeso un giovane studente vittima di atti persecutori all’interno del proprio condominio. Sul punto la giurisprudenza ritiene che “integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale”. La vittima ha ottenuto un risarcimento per i danni subiti.


